Onorevoli Colleghi! - In Italia il problema di una regolamentazione del gioco d'azzardo non ha mai trovato una seria e definitiva composizione. Il divieto sanzionato dal codice penale convive da sempre con alcune realtà legalizzate rappresentate dalle case da gioco autorizzate e dai vari giochi (lotterie, gratta e vinci eccetera) organizzati e gestiti dallo Stato o affidati in regime di concessione.
      Si tratta di una situazione normativa ancorata a princìpi ormai superati sia dal diritto sia dalla coscienza sociale. In questo contesto appare oltretutto contraddittoria la presenza di realtà legalizzate per l'esercizio di un'attività considerata di per sé diseducativa; situazione peraltro non in linea con la realtà degli altri Paesi europei. In altri Stati membri dell'Unione europea legislazioni più moderne e meno ipocrite associano le case da gioco al turismo garantendo con un'attenta e puntuale regolamentazione la trasparenza e la professionalità degli esercizi e un maggiore sviluppo delle attività turistiche.
      In un'Europa senza frontiere, avviata sempre più verso un processo di integrazione economica e politica, il divieto di istituire nuove case da gioco risulta essere solo penalizzante, a meno che non si provveda con la prudenza necessaria in considerazione della delicatezza della materia, all'istituzione di nuove realtà come si intende fare con la presente proposta di legge. Si sottolinea inoltre che l'attuale distribuzione delle case da gioco in Italia non è omogenea, in quanto i quattro casinò attualmente operanti sono tutti localizzati al nord con evidente penalizzazione delle aree del centro e del sud.
      Tale situazione dirige il flusso di coloro che intendono frequentare le case da gioco e che risiedono nelle regioni centro-meridionali a recarsi nelle quattro aree privilegiate o all'estero. La situazione oltretutto favorisce la malavita organizzata per la

 

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quale la mancanza di sale da gioco autorizzate diventa il presupposto per svolgere attività illegali al di fuori di ogni controllo, attraverso il gioco d'azzardo clandestino.
      In linea di principio non sembra più possibile mantenere le disposizioni del codice Rocco che, in un diverso contesto socio-economico considerava il gioco d'azzardo come un fenomeno lesivo della moralità pubblica e come un fatto antisociale in grado di fomentare la cupidigia del denaro e l'avversione al lavoro. Principio sconfessato da sempre con la presenza di casinò autorizzati, in quanto nulla può giustificare l'avallo da parte dello Stato di attività considerate di per sé illecite e, più di recente, con le nuove «lotterie», come il «gratta e vinci», le cui connotazioni rientrano perfettamente della nozione giuridica, data dal codice, di gioco d'azzardo essendo la vincita o la perdita assolutamente aleatoria e la perizia del giocatore ininfluente.
      La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di consentire l'apertura di case da gioco anche nelle aree che ne sono sprovviste valorizzandone, in tal modo, il patrimonio storico, culturale e turistico spesso trascurato. Una soluzione che, per i motivi esposti, appare più coerente e che sinteticamente consente di realizzare i seguenti obiettivi: offrire maggiori garanzie ai cittadini che frequentano le case da gioco; fare in modo che i proventi di tale attività siano destinati alla comunità e non alla malavita organizzata; rilanciare le attività culturali e turistiche con le ovvie conseguenze in termini occupazionali ed economici.
 

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